Secondo il Tar Lazio è possibile presentare domanda per l’assegno di integrazione salariale al Fondo solidarietà bilaterale dell’artigianato anche se non ci si è iscritti e senza che da ciò ne derivi un obbligo successivo. Il presidente della sezione III quater del Tar Lazio ha infatti accolto il ricorso presentato da un odontotecnico che si è visto costretto a ricorrere alla cassa integrazione guadagni per i suoi 14 dipendenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

In particolare nel ricorso era stata eccepita l’illegittimità:

  • della delibera di urgenza del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato (FSBA) del 2 marzo 2020;
  • dell’accordo interconfederale del 26 febbraio 2020 adottato da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e Clai.
  • delle modalità operative adottate dal Fondo in aderenza all’accordo interconfederale del 26 febbraio 2020.

Si ricorderà che la delibera n. 3/2020 del Fondo prevedeva che si potesse accedere all’ammortizzatore sociale solo dopo aver regolarizzato la propria posizione contributiva riferita al triennio precedente il ricorso alla prestazione (a decorrere dal 1° gennaio 2021 in 36 “comode” rate secondo un modello informatico di prossima definizione).

Orbene, secondo il ricorrente, le disposizioni di cui al DL n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia) prevedevano come unico requisito, necessario e sufficiente per accedere all’assegno ordinario, quello della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da Covid-19. Invece, l’Ente bilaterale nazionale dell’artigianato e il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato hanno arbitrariamente deciso di subordinare l’erogazione della prestazione in oggetto al rispetto di ulteriori condizioni.

Nello stesso senso del Tar, si spinge un emendamento presentato nell’ambito del Decreto Cura Italia che escluderebbe sia il requisito della regolarità contributiva che quello dell’iscrizione almeno triennale per l’accesso al trattamento dell’assegno ordinario per le aziende artigiane.

La replica del FSBA non si è fatta attendere: dal punto di vista del Fondo ad esso non ci si iscrive ma si è vincolati per norma di legge. La legge obbliga tutti i datori di lavoro artigiani a versare la contribuzione.

Il Fondo ha ribadito anche che il datore di lavoro non in regola con la contribuzione, può tranquillamente presentare istanza per le prestazioni Covid-19, con il solo impegno alla successiva regolarizzazione.

La querelle in atto ha, di fatto, ridotto notevolmente la portata dell’intervento assistenziale ai danni del comparto dell’artigianato, stravolgendo completamente le intenzioni di immediata assistenza manifestate dal legislatore a danno, ovviamente, dei soggetti più fragili del comparto produttivo artigianale.