Con la circolare n. 44 dell’ 08 maggio 2023, l’INPS recepisce l’innalzamento, da parte della Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria, e ridefinisce i tassi di dilazione, le sanzioni civili e per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
A seguito dell’ennesima decisione di contrasto all’inflazione da parte della Banca centrale Europea del 4 maggio 2023 che ha innalzato di 25 punti base il tasso di sconto TUR, portandolo al 3, 75%, l’istituto nazionale di previdenza interviene a sua volta su:
- tasso di interesse che sale al 9,75% (art. 116 legge 388 2022) per il differimento e la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di contribuzione previdenza e assistenza;
- misura delle sanzioni civili che passa dal 9 al 9,25%.
L’ennesima variazione entra in vigore il 10 maggio 2023.
Tasso differimento e rateazione contributi INPS
L’INPS specifica che:
- con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 22 marzo 2023 si applica il tasso del 9,75%
- I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
- Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, sarà applicato a partire dalla contribuzione del mese di aprile 2023.
Sanzioni civili per mancati versamenti
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 9,25% in ragione d’anno (tasso del 3,75% maggiorato di 5,5 punti).
Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La stessa misura si applica nelle ipotesi di mancato versamento per oggettiva incertezza normativa ( comma 10 art 116).
Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali
La circolare ricorda la delibera del CDA INPS n. 1 dell’8 gennaio 2002, che ha stabilito che in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, dovranno essere calcolate nella misura del TUR e che, dato che questo è ancora inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), a decorrere dal 10 maggio 2023 resta invariata l’applicazione
- della riduzione massima pari al tasso legale (5%)
- della riduzione minima pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).
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