Con la nota n. 1451 dell’11 luglio 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro risponde ai dubbi sulla disciplina da applicare ai tirocini extracurriculari iniziati prima e proseguiti dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, con particolare riferimento alle ipotesi di tirocinio fraudolento.
La nota chiarisce che, nell’ipotesi di tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della L. 234/2021, sia applicabile il trattamento sanzionatorio previsto dal comma 723, ove il tirocinio stesso risulti svolto in modo fraudolento; in relazione alla corretta commisurazione della sanzione penale (ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio) si precisa che il reato di cui al comma 723 si possa configurare solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data.
Con riferimento alla natura fraudolenta del tirocinio, ai fini della contestazione del reato in questione, è sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Ciò in quanto la fraudolenza consiste, secondo il dettato normativo, proprio nell’avvalersi di lavoratori nella veste di tirocinanti. Diversamente, non potranno trovare applicazione le sanzioni amministrative di norma applicabili per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione).
Infine, viene sottolineato come il rapporto previdenziale sia sottratto alla disponibilità delle parti, pertanto il conseguente recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.